ABOLITA LA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE NELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE.



Definitivamente in vigore ed applicabile ai procedimenti introdotti dal prossimo 11 dicembre 2014, la modifica dell'art. 92 del codice di procedura civile.

La abusata discrezionalità del giudice nel compensare le spese processuali fra le parti ha subito una limitante tipizzazione delle ipotesi in cui le spese processuali possono rimanere a carico delle parti. Troppo spesso e per 'giusti motivi' ormai nemmeno più esplicitati nella motivazione del provvedimento, le parti hanno visto una pronuncia sul governo delle spese processuali che si tramutava in un danno economico effettivo ed emergente anche per quella parzialmente vittoriosa ed addirittura, in non pochi casi, per quella totalmente vittoriosa, pur se leale e proba (art. 88 c.p.c.). Il legislatore con la modifica dell'art. 92 del codice di procedura civile ha tipizzato le ipotesi di compensazione ed ha definitivamente abolito la possibilità per il giudice di 'individuare' la concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione delle spese.

Per i procedimenti introdotti a far data dal prossimo 11 dicembre 2014, la compensazione delle spese processuali potrà essere disposta dal giudice, parzialmente o per intero, esclusivamente nel caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti con esclusione di qualsiasi altra ragione.