L'AVVOCATO INDAGATO NON PUO' SUBIRE IL SEQUESTRO DELLO STUDIO.

Con la sentenza n. 36201 depositata in cancelleria l'8 ottobre 2010, la sesta Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che, in accoglimento dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza del Gip di Cosenza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo dello studio legale, ha disposto l'impugnato sequestro. La Suprema Corte ha precisato, preliminarmente, che perchè possa disporsi in via preventiva il sequestro dell'immobile è necessaria una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, la quale sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo ove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita. Petanto, il Giudice di legittimità ha statuito che "l'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato non può ritenersi collegato - in modo automatico - da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra il professionista  ed il cliente e che può svolgersi in luoghi diversi".

Corte Suprema di Cassazione - VI Sezione Penale - sentenza 8 ottobre 2010 n. 36201 - Presidente Mannino Felice