L'ATTIVITA' PERSECUTORIA ATTRAVERSO FACEBOOK COSTITUISCE STALKING. E LO STALKER RISCHIA IL CARCERE.

La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32404 depositata in cancelleria il 30 agosto 2010, ha statuito che costituisce attività persecutoria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p. il comportamento di colui che attraverso l'utilizzo di un social network (nella fattispecie Facebook) invia alla propria ex foto e filmati ritraenti i due in atteggiamenti intimi.
Lo stalker dopo aver subito la custodia cautelare in carcere, trasformata, poi, dal Tribunale del Riesame in arresti domiciliari, ha proposto ricorso innanzi al Giudice di legittimità deducendo la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per la configurabilità del reato di stalking.
La Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso statuendo il principio anzidetto.



Corte di Cassazione - Sezione VI penale - sentenza 30 agosto 2010 n. 32404