LA SOLA CULPA IN VIGILANDO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO NON E' SUFFICIENTE A FONDARE IL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI.

Illegittimo l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi se il provvedimento non chiarisce i profili di responsabilità. Ai fini dell'irrogazione dell'ordinanza, infatti, non è sufficiente una generica culpa in vigilando, essendo invece necessario che nell'atto sia dimostrata l'addebitabilità al proprietario, al possessore o al titolare di altro titolare del diritto reale o personale di godimento sull'area, della responsabilità a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati con i soggetti interessati e con gli altri soggetti preposti al controllo. Questo il principio espresso dal Tar Campania, con la sentenza n. 13059 depositata l'8 giugno 2010.



TAR Campania - Napoli - Sezione V - Sentenza 8 giugno 2010 n. 13059 - Presidente Onorato