LA REGOLA DELLA SOLIDARIETA' PER LE SPESE LEGALI NON SI APPLICA SE LA TRANSAZIONE NON DEFINISCE IL GIUDIZIO.

Il legale non può chiedere la liquidazione degli onorari alla controparte se la transazione non ha concluso la lite ma la vertenza è stata definita dal giudice che ha provveduto sulle spese. L'accordo transattivo raggiunto dalle parti, e comprensivo dell'obbligo di abbandonare il giudizio, infatti, non è sufficiente per far sorgere il diritto dell'avvocato all'onorario in base all'articolo 68 della legge professionale. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 14193/2010 secondo la quale affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione che sottragga al giudice la definizione della causa e la pronuncia in ordine alle spese.



Corte di Cassazione - Sezione II civile - Ordinanza n. 14193 12 giugno 2010 n. 14193 - Presidente Settimj