La religione fa media con le altre materie. Questo il principio del Consiglio di Stato che, con la decsione n. 2749, ribalta la pronuncia del Tar Lazio della scorsa estate (sentenza n. 7076/2009). I giudici del tribunale amministrativo avevano accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori e di associazioni religiose non cattoliche contro le ordinanze dell'ex ministro Fioroni che includevano la religione nelle discipline scolastiche a tutti gli effetti. Palazzo Spada ha riformato la decisione stabiliendo che in base al regolamento il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. E' su questo quadro normativo che intervengono le ordinanze impugnate, le quali si limitano a prevedere che, ai fini dell'attribuzione dei voti, si tiene conto anche del giudizio formulato dai docenti di religione o di insegnamenti alternativi. Il loro giudizio è quindi solo uno dei tanti elementi da prendere in considerazione, nell'ambito di un giudizio complessivo sulla carriera scolastica e sul comportamento dell'alunno, al fine dell'attribuzione di un punto. Il Collegio ribadisce però che chi non segue religione (o l'insegnamento alternativo) potrà comunque avere un punto in più sulla base degli altri elementi che la legge considera rilevanti. Chi segue religione, concludono i magistrati, non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche in quell'ora di studio.
Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 7 maggio 2010 n. 2749 - Presidente Ruoppolo