Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice - Articoli 4 - 53

Capo I - Degli esperti della magistratura del lavoro

Artt. 4 - Art. 12. Omissis: Il capo I (comprendente gli artt. 4-12) deve ritenersi inoperante a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo.

Capo II - Dei consulenti tecnici del giudice

Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 13. Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.L'albo è diviso in categorie.Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale ; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

Art. 14. Formazione dell'albo
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15. Iscrizione nell'albo
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.Nessuno può essere iscritto in più di un albo.Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Art. 16. Domande d'iscrizione
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :1. estratto dell'atto di nascita;2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17. Informazioni
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18. Revisione dell'albo
L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19. Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.

Art. 20. Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:1. l'avvertimento;2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;3. la cancellazione dall'albo.

Art. 21. Procedimento disciplinare
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo ultimo comma.

Art. 22. Distribuzione degli incarichi
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Art. 24. Abrogato

Sezione II - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

Art. 25 - 27 Omissis
Sezione implicitamente abrogata a seguito della regolamentazione introdotta dall'art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533

Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 28. Registri di cancelleria
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.

Art. 29 - 32 Abrogati

Art. 33. Divisione dei registri in più volumi
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari, o anche in volumi distinti per materia.

Art. 34. Abrogato

Art. 35. Volumi dei provvedimenti originali
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.

Art. 36. Fascicoli di cancelleria
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Art. 37. - Art. 43. Abrogati

Art. 44. Compilazione dei processi verbali
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.

Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.

Art. 46. Forma degli atti giudiziari
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Capo IV - Dagli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 47. Ora della notificazione
Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.

Art. 48. Avviso al destinatario della notificazione
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Art. 49. Nota da consegnarsi al pubblico ministero
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;3. la natura dell'atto notificato;4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Art. 50. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

Art. 51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

Capo V - Delle persone che possono assistere il giudice

Art. 52. Liquidazione del compenso
Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.

Art. 53. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.