IL NOTAIO E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEI TERZI SOLO IN CASO DI DIRETTA ED IMMEDIATA PERDITA PATRIMONIALE.

Con la sentenza n. 22800/2009, la Corte di Cassazione consolida l'orientamento sulla natura contrattuale della responsabilità del notaio nei confronti dei propri clienti per l’esercizio dell’attività professionale da lui svolta ed extracontrattuale nei confronti dei terzi.

Con tale pronuncia, la Corte ha confermato che la responsabilità del notaio opera nei confronti dei propri clienti quale responsabilità contrattuale, derivante da contratto di mandato o, secondo la tesi preferibile, da contratto di prestazione d’opera intellettuale e che, viceversa, la responsabilità professionale del notaio nei confronti dei terzi estranei all’atto opera come responsabilità extracontrattuale. Pertanto non tutti i terzi sono legittimati alla richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., ma solo coloro i quali abbiano sofferto una perdita patrimoniale immediata e diretta, nei limiti di cui all’art.1223 cod.civ.