Con la sentenza n. 42631 depositata nella cancelleria il 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che "non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice" per il mantenimento del coniuge, ove questi sia in grado di provvedere a se stesso, in considerazione che "l'illecito penale non ha carettere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile".
In altri termini, il reato della violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) nei confronti del coniuge non costituisce la necessaria conseguenza del mero inadempimento nel versamento dell'assegno di mantenimento.