Titolo I - Della disciplina delle attività professionali - Articoli 2060 - 2081

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2060. Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Art. 2061. Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062.Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).
(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi(1)
(1) L'ordinamento corporativo è stato sopresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

[Art. 2064. Formazione e pubblicazione.]

[Art. 2065. Efficacia.]

[Art. 2066. Inderogabilità.]

Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate(1)
(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha soppresso dell'ordinamento corporativo

[Art. 2067. Soggetti.]

[Art. 2068. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo.]

[Art. 2069. Efficacia.]

[Art. 2070. Criteri di applicazione.]

[Art. 2071. Contenuto.]

[Art. 2072. Deposito e pubblicazione.]

[Art. 2073. Denunzia.]

[Art. 2074. Efficacia dopo la scadenza.]

[Art. 2075. Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento.]

[Art. 2076. Contratto collettivo annullabile.]

[Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.]

[Art. 2078. Efficacia degli usi.]

[Art. 2079. Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.]

[Art. 2080. Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria.]

[Art. 2081. Norme equiparate al contratto collettivo.]